Burocrazia zero

 
 
D.L. 21-6-2013 n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
 
Art. 37  Zone a burocrazia zero
 
3.  I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
3-bis.  Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma. 

In riferimento alla normativa sopra indicata, si comunica che il Comune di Arese non è un ente sperimentatore.


Ultima modifica: 17/08/2015 14:21:37
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